Il pixel di Meta (connect.facebook.net) traccia il comportamento dei visitatori per il targeting pubblicitario e la misurazione delle conversioni e trasmette dati a Meta negli USA.
Il Meta Pixel è uno strumento puramente di marketing: non esiste una variante che sarebbe consentita senza consenso. A differenza degli strumenti di analisi, qui l'anonimizzazione non aiuta: lo scopo è riconoscere persone concrete tra siti web, ed è proprio questo che richiede un consenso preventivo e attivo ai sensi dell'art. 25 c. 1 TDDDG.
Nella sentenza Fashion ID (C-40/17) la CGUE ha chiarito che il gestore del sito e Meta sono corresponsabili della raccolta e della trasmissione dei dati. In pratica: serve non solo il consenso, ma anche l'accordo di contitolarità (controller addendum) fornito da Meta, e il suo contenuto essenziale va reso noto nell'informativa privacy.
La Conversions API (tracciamento lato server) non cambia la situazione giuridica. Gli eventi trasmessi lato server richiedono lo stesso consenso del pixel lato client: chi gestisce l'API senza verifica del consenso sposta solo il problema sul server.
Per il tracciamento marketing si applica il § 25 c. 1 TDDDG: accesso al dispositivo solo con consenso preventivo. La CGUE sottolinea la contitolarità del gestore del sito e di Meta per la raccolta. Senza consenso e senza un accordo di contitolarità (art. 26 GDPR) manca la base.
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